Art. 15 - Atti vietati

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; (1)
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento; (2)
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. (2)

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 a euro 866. (2)

3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204; (3)

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. ***
 

1 Così modificato dalla legge 29.7.2010 n. 120.
2 Comma introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120 e successivamente modificato modificato dal Decreto-legge 10.9.2021 n 121 convertito in  Legge 10.11.2021 n. 156
3 Introdotto dal Decreto-legge 10.9.2021 n 121 convertito in  Legge 10.11.2021 n. 156

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