| Art.14 - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade | 
| 1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. 2. Gli enti 
        proprietari provvedono, inoltre:
       2-bis. Gli 
      enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione 
      straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili 
      adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli 
      enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. 3. Per le 
        strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della 
        strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, 
        salvo che sia diversamente stabilito. 4. Per le 
        strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario 
        previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.  |