| Art. 51 - Slitte |
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1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale. 2.
Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma
1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 24,00 a euro 94,00. |