| Art. 50 - Velocipedi |
| 1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. 2.
I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza
e 2,20 m di altezza. |