Il problema fondamentale per un Consulente Tecnico di parte, è di
rendersi credibile nei confronti del Giudice che dovrà esaminare la sua
relazione.
Mentre il tecnico che riveste il ruolo di CTU o di Perito (in seguito
genericamente Perito), essendo
l’ausiliario scelto dal Giudice non può che goderne la fiducia, il Consulente di
Parte la fiducia deve guadagnarla e così vincere la diffidenza connaturata alla
natura del suo incarico.
Potrebbe allora accadere che il CT di parte, qualora dovesse rilevare
errori nel lavoro svolto dal Perito, possa incontrare difficoltà a rendersi
credibile e così far emergere l’errore, ovviamente se in conseguenza dell’errore
rilevato le conclusioni avvantaggiano la parte che rappresenta.
Molto spesso ho avuto modo di esaminare memorie e/o relazioni di
consulenti di parte, che ho trovato davvero interessanti, per la capacità
dimostrata nell’analisi complessiva dell’incidente. Le ho trovate interessanti
però fino a quando sono arrivato a leggere il paragrafo relativo all’analisi
dinamica. Sarà stato un caso, tuttavia un caso molto spesso ricorrente, ma il
risultato della velocità del veicolo coinvolto nell’incidente condotto dalla
parte che il CTP patrocinava, era sempre di qualche unità inferiore al limite
massimo di velocità vigente nella strada in
cui l’incidente si era realizzato.
Se non che, esaminando nel dettaglio i calcoli eseguiti dal CTP, ho
agevolmente appurato che per ottenere quello specifico risultato di poco
inferiore al limite massimo di velocità, il CTP aveva “giocato” sul solito parametro, adoperando
a proprio comodo e quindi inserendo nei calcoli, valori del coefficiente che
genericamente chiameremo di
resistenza all’avanzamento (chiamiamolo fattore frenante, coefficiente di
efficienza frenante o come altro vogliamo) assolutamente incongrui. Ad esempio
valori di 0,1, di 0,2 od al massimo di 0,3, in relazione a spazi percorsi in
frenata su fondo asfaltato magari ruvido ed in buono stato di
manutenzione.
Un Perito al quale viene sottoposta una relazione di tal genere, se
sufficientemente equilibrato, pur considerando l'assurda analisi dinamica,
certamente “addomesticata” ad uso della parte rappresentata dal CTP, terrà
comunque nella dovuta considerazione le osservazioni corrette e perciò
condivisibili espresse dal CTP.
Domandiamoci però cosa potrebbe accadere in questa ipotesi:
1) il CT di parte esamina l’incidente e
correttamente rileva fatti e circostanze che avvantaggiano, ma senza artifici
di alcun genere, il proprio cliente; non ancora completamente soddisfatto del
lavoro fino a quel momento correttamente svolto, “addomestica” i calcoli nel
modo che abbiamo descritto, vale a dire utilizzando parametri assolutamente
inadeguati, con lo scopo di ottenere un valore della velocità inferiore al
limite massimo di riferimento. Magari se avesse eseguito i calcoli senza
“trucchi” avrebbe ottenuto un valore di poco superiore a quello massimo;
2)
il Perito esaminando lo stesso
incidente, in buona fede commette degli errori o valuta non correttamente alcuni
elementi, per cui arriva a conclusioni opposte a quelle a cui è invece
correttamente pervenuto il CT di parte (discorso velocità a parte);
3) in corso di operazioni peritali il Perito riceve la
memoria del Tecnico di parte, non la condivide essendo certo, in buona fede ma
sbagliando, della correttezza della propria analisi, sicché resta fermo nelle
proprie convinzioni e, sempre in buona fede, fa osservare al Giudice che la
relazione del CT di parte non può essere condivisa. Per dimostrare quanto sia
poco credibile richiama l’attenzione del Giudice sul modo in cui il CT di parte,
per far risultare una velocità inferiore a quella imposta dal limite massimo di
velocità, ha “addomesticato” i calcoli inserendo quel valore del coefficiente di
resistenza all’avanzamento inadeguato di cui abbiamo parlato.
E’ chiaro che a questo punto, fatto agevolmente
emergere l’artificio, è molto semplice screditare il lavoro del CT di parte ed
oserei dire il CT di parte stesso.
Ci domandiamo allora se il Giudice, verificato
l’artificio, leggerà mai la relazione del CT di parte, che appare così
palesemente artefatta e che invece conteneva quell’analisi corretta a cui il
Perito,
avendo male interpretato ed elaborato gli elementi disponibili, non era
pervenuto.
Ha curato il CT di parte gli interessi della parte
rappresentata, oppure ne ha aggravato la posizione ?
Probabilmente se il Perito non avesse avuto modo di far emergere in
maniera così palese l’artificio del CT di parte, avrebbe dovuto motivare
il motivo per cui le sue conclusioni erano così contrastanti da quelle dello
stesso CTP; se non ci fosse stato quell’artificio, probabilmente il Giudice,
preso atto delle contrastanti conclusioni raggiunte dai Tecnici, avrebbe
esaminato attentamente anche la relazione del CTP; probabilmente il
Giudice sarebbe stato attento anche al ragionamento logico seguito dal CT di
parte; probabilmente avrebbe potuto rendersi conto della corretta analisi del CT
di parte e dell’errore invece commesso dal Perito; probabilmente avrebbe tenuto
conto delle osservazioni e conclusioni del CT di parte (siamo sempre
nell’ipotesi di un’analisi corretta, a parte il discorso velocità).
Ed allora il CT di parte che per tentare a tutti i
costi di “abbassare” la velocità si comporta in questo modo, cura gli interessi
della parte che rappresenta oppure la danneggia ?
Non stiamo qui a considerare il ruolo che può
avere avuto la velocità nello svolgimento complessivo dell’incidente, non è
questo il discorso che affrontiamo.
Ciò che intendiamo far emergere è che per essere creduti
occorre rendersi credibili; e credibili occorre essere per avere la possibilità
di curare realmente e coscientemente gli interessi dei propri clienti.
L’artificio non aiuta ed è senza dubbio controproducente.
Purtroppo questo modo di
comportarsi non è proprio soltanto di quella categoria di pseudo tecnici che
sono soliti girare nelle aule di tribunale elemosinando dietro a qualche
avvocato; è un comportamento seguito anche dai Tecnici più giovani che si stanno
affacciando adesso a questa attività. E spesso di tratta di giovani
potenzialmente dotati e capaci di analisi critica.
Mi domando quale credibilità può avere un Tecnico
del genere nei confronti di quel Giudice che ha avuto modo di conoscerlo
soltanto attraverso quella relazione contenente gli artifici di cui abbiamo
detto.
Vorrei fare allora un discorso molto pratico:
quale speranza hanno questi giovani, pur dotati, di potersi inserire
nell’ambito giudiziario che pure è uno degli sbocchi naturali, se non il più
appropriato e prestigioso, per il vero Tecnico Ricostruttore.
Molto frequentemente Giudici e Magistrati del Pubblici Ministero sono alla disperata
ricerca di Tecnici ai quali conferire l’incarico di CTU, di Perito o di CT. Capita spesso che la persona a cui questi Magistrati
hanno intenzione di conferire incarico, non possa accettarlo per motivi
contingenti; magari non possono accettare l’incarico di Perito, perché già hanno
esercitato le funzioni di Consulente del P.M., perché alla fine sono sempre i
soliti ad essere cercati (ed il motivo è proprio la scarsa credibilità degli
altri).
Ed allora mi è capitato di vedere che il Tecnico
coscienzioso, che pure aveva difeso gli interessi del proprio cliente davanti ad
uno di questi Magistrati, ma l’aveva fatto correttamente, è stato in seguito
chiamato a svolgere le funzioni di Perito da quello stesso Giudice o di
consulente da quel
P.M.
Mai ho visto che questi Magistrati abbiano
conferito incarico ad uno di quei Tecnici che aveva avuto modo di conoscere
attraverso il lavoro artefatto. Ed allora sono costretti a rivolgersi a Tecnici
di altre province, magari suggeriti dal collega del Tribunale vicino, seppure
con tutti i disguidi che comporta una collaborazione a distanza.
Ci sarà un motivo. Ed il motivo è proprio quello
che abbiamo cercato di far emergere, ovvero non ritengono credibili quei Tecnici
che hanno conosciuto attraverso una relazione con cui hanno ostentatamente ed artificiosamente, quanto inutilmente, cercato di
curare gli interessi del proprio cliente, per altro ottenendone il risultato
opposto.
Il Tecnico è e rimane tale che sia di parte o che
operi per incarico del Giudice. Certo che il CT di parte deve curare gli
interessi del proprio cliente, ma sono del parere che debba farlo cercando di
evidenziare tutti i fatti e le circostanze che gli sono favorevoli, mai
utilizzando a proprio esclusivo scopo le leggi della fisica, operando a volte
senza tenerne conto, altre perfino contraddicendole.
Sono convinto che un comportamento corretto, alla
fine vada a vantaggio del cliente in quella particolare causa od in quello
specifico processo; ma anche e forse soprattutto al Tecnico stesso e non
soltanto in quella specifica occasione, ma anche in futuro, per il suo stesso
futuro. Ho fondato motivo di credere che è operando con scienza e vera coscienza
che si può ottenere quella credibilità quella fiducia, che, oltre a conferire
prestigio, aiuta a vivere.
massimo esperide

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