Consulente Tecnico di parte, quale credibilità.

 

Il problema fondamentale per un Consulente Tecnico di parte, è di rendersi credibile nei confronti del Giudice che dovrà esaminare la sua relazione.
Mentre il tecnico che riveste il ruolo di CTU o di Perito (in seguito genericamente Perito), essendo l’ausiliario scelto dal Giudice non può che goderne la fiducia, il Consulente di Parte la fiducia deve guadagnarla e così vincere la diffidenza connaturata alla natura del suo incarico.
Potrebbe allora accadere che il CT di parte, qualora dovesse rilevare errori nel lavoro svolto dal Perito, possa incontrare difficoltà a rendersi credibile e così far emergere l’errore, ovviamente se in conseguenza dell’errore rilevato le conclusioni avvantaggiano la parte che rappresenta.
Molto spesso ho avuto modo di esaminare memorie e/o relazioni di consulenti di parte, che ho trovato davvero interessanti, per la capacità dimostrata nell’analisi complessiva dell’incidente. Le ho trovate interessanti però fino a quando sono arrivato a leggere il paragrafo relativo all’analisi dinamica. Sarà stato un caso, tuttavia un caso molto spesso ricorrente, ma il risultato della velocità del veicolo coinvolto nell’incidente condotto dalla parte che il CTP patrocinava, era sempre di qualche unità inferiore al limite massimo di velocità vigente nella strada in cui l’incidente si era realizzato. Se non che, esaminando nel dettaglio i calcoli eseguiti dal CTP, ho agevolmente appurato che per ottenere quello specifico risultato di poco inferiore al limite massimo di velocità, il CTP aveva “giocato” sul solito parametro, adoperando a proprio comodo e quindi inserendo nei calcoli, valori del coefficiente che genericamente chiameremo di  resistenza all’avanzamento (chiamiamolo fattore frenante, coefficiente di efficienza frenante o come altro vogliamo) assolutamente incongrui. Ad esempio valori di 0,1, di 0,2 od al massimo di 0,3, in relazione a spazi percorsi in frenata su fondo asfaltato magari ruvido  ed in buono stato di manutenzione.
Un Perito al quale viene sottoposta una relazione di tal genere, se sufficientemente equilibrato, pur considerando l'assurda analisi dinamica, certamente “addomesticata” ad uso della parte rappresentata dal CTP, terrà comunque nella dovuta considerazione le osservazioni corrette e perciò condivisibili espresse dal CTP.
Domandiamoci però cosa potrebbe accadere in questa ipotesi:
1) il CT di parte esamina l’incidente e correttamente rileva fatti e circostanze che avvantaggiano, ma senza artifici di alcun genere, il proprio cliente; non ancora completamente soddisfatto del lavoro fino a quel momento correttamente svolto,  “addomestica” i calcoli nel modo che abbiamo descritto, vale a dire utilizzando parametri assolutamente inadeguati, con lo scopo di ottenere un valore della velocità inferiore al limite massimo di riferimento. Magari se avesse eseguito i calcoli senza “trucchi” avrebbe ottenuto un valore di poco superiore a quello massimo;
2) il Perito esaminando lo stesso incidente, in buona fede commette degli errori o valuta non correttamente alcuni elementi, per cui arriva a conclusioni opposte a quelle a cui è invece correttamente pervenuto il CT di parte (discorso velocità a parte);
3) in corso di operazioni peritali il Perito riceve la memoria del Tecnico di parte, non la condivide essendo certo, in buona fede ma sbagliando, della correttezza della propria analisi, sicché resta fermo nelle proprie convinzioni e, sempre in buona fede, fa osservare al Giudice che la relazione del CT di parte non può essere condivisa. Per dimostrare quanto sia poco credibile richiama l’attenzione del Giudice sul modo in cui il CT di parte, per far risultare una velocità inferiore a quella imposta dal limite massimo di velocità, ha “addomesticato” i calcoli inserendo quel valore del coefficiente di resistenza all’avanzamento inadeguato di cui abbiamo parlato.
E’ chiaro che a questo punto, fatto agevolmente emergere l’artificio, è molto semplice screditare il lavoro del CT di parte ed oserei dire il CT di parte stesso. Ci domandiamo allora se il Giudice, verificato l’artificio, leggerà mai la relazione del CT di parte, che appare così palesemente artefatta e che invece conteneva quell’analisi corretta a cui il Perito, avendo male interpretato ed elaborato gli elementi disponibili, non era pervenuto.
Ha curato il CT di parte gli interessi della parte rappresentata, oppure ne ha aggravato la posizione ?
Probabilmente  se il Perito non avesse avuto modo di far emergere in maniera così palese l’artificio del CT di parte, avrebbe dovuto motivare il motivo per cui le sue conclusioni erano così contrastanti da quelle dello stesso CTP; se non ci fosse stato quell’artificio, probabilmente il Giudice, preso atto delle contrastanti conclusioni raggiunte dai Tecnici,  avrebbe esaminato attentamente anche la relazione del CTP; probabilmente il Giudice sarebbe stato attento anche al ragionamento logico seguito dal  CT di parte; probabilmente avrebbe potuto rendersi conto della corretta analisi del CT di parte e dell’errore invece commesso dal Perito; probabilmente avrebbe tenuto conto delle osservazioni e conclusioni del CT di parte (siamo sempre nell’ipotesi di un’analisi corretta, a parte il discorso velocità).
Ed allora il CT di parte che per tentare a tutti i costi di “abbassare” la velocità si comporta in questo modo, cura gli interessi della parte che rappresenta oppure la danneggia ? Non stiamo qui a considerare il ruolo che può avere avuto la velocità nello svolgimento complessivo dell’incidente, non è questo il discorso che affrontiamo. Ciò che intendiamo far emergere è che per essere creduti occorre rendersi credibili; e credibili occorre essere per avere la possibilità di curare realmente e coscientemente gli interessi dei propri clienti. L’artificio non aiuta ed è senza dubbio controproducente.
Purtroppo questo modo di comportarsi non è proprio soltanto di quella categoria di pseudo tecnici che sono soliti girare nelle aule di tribunale elemosinando dietro a qualche avvocato; è un comportamento seguito anche dai Tecnici più giovani che si stanno affacciando adesso a questa attività. E spesso di tratta di giovani potenzialmente dotati e  capaci di analisi critica. Mi domando quale credibilità può avere un Tecnico del genere nei confronti di quel Giudice che ha avuto modo di conoscerlo soltanto attraverso quella relazione contenente gli artifici di cui abbiamo detto.
Vorrei fare allora un discorso molto pratico: quale speranza hanno questi giovani, pur dotati, di potersi inserire nell’ambito giudiziario che pure è uno degli sbocchi naturali, se non il più appropriato e prestigioso, per il vero Tecnico Ricostruttore. Molto frequentemente Giudici e Magistrati del Pubblici Ministero sono alla disperata ricerca di Tecnici ai quali conferire l’incarico di CTU, di Perito o di CT. Capita spesso che la persona a cui questi Magistrati hanno intenzione di conferire incarico, non possa accettarlo per motivi contingenti; magari non possono accettare l’incarico di Perito, perché già hanno esercitato le funzioni di Consulente del P.M., perché alla fine sono sempre i soliti ad essere cercati (ed il motivo è proprio la scarsa credibilità degli altri). Ed allora mi è capitato di vedere che il Tecnico coscienzioso, che pure aveva difeso gli interessi del proprio cliente davanti ad uno di questi Magistrati, ma l’aveva fatto correttamente, è stato in seguito chiamato a svolgere le funzioni di Perito da quello stesso Giudice o di consulente da quel P.M. Mai ho visto che questi Magistrati abbiano conferito incarico ad uno di quei Tecnici che aveva avuto modo di conoscere attraverso il lavoro artefatto. Ed allora sono costretti a rivolgersi a Tecnici di altre province, magari suggeriti dal collega del Tribunale vicino, seppure con tutti i disguidi che comporta una collaborazione a distanza. Ci sarà un motivo. Ed il motivo è proprio quello che abbiamo cercato di far emergere, ovvero non ritengono credibili quei Tecnici che hanno conosciuto attraverso una relazione con cui hanno ostentatamente ed artificiosamente, quanto inutilmente,  cercato di curare gli interessi del proprio cliente, per altro ottenendone il risultato opposto. Il Tecnico è e rimane tale che sia di parte o che operi per incarico del Giudice. Certo che il CT di parte deve curare gli interessi del proprio cliente, ma sono del parere che debba farlo cercando di evidenziare tutti i fatti e le circostanze che gli sono favorevoli, mai utilizzando a proprio esclusivo scopo le leggi della fisica, operando a volte senza tenerne conto, altre perfino contraddicendole. Sono convinto che un comportamento corretto, alla fine vada a vantaggio del cliente in quella particolare causa od in quello specifico processo; ma anche e forse soprattutto al Tecnico stesso e non soltanto in quella specifica occasione, ma anche in futuro, per il suo stesso futuro. Ho fondato motivo di credere che è operando con scienza e vera coscienza che si può ottenere quella credibilità quella fiducia, che, oltre a conferire prestigio, aiuta a vivere.

massimo esperide