Art. 407 - Disposizione transitoria (artt. 232 - 240 c.s.)

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabiliti per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.

Art. 408 - Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento (art. 240 c.s.)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1° gennaio 1993.

 

indice