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             Art. 156 - Segnali luminosi di pericolo e di prescrizione (Art. 41 c. s.) I segnali stradali verticali di pericolo e di prescrizione possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento. Art. 157 - Segnali luminosi di indicazione (Art. 41 c. s.) I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento. Art. 158 Funzione delle lanterne semaforiche (Art. 41 c. s.) Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale. Art. 159 - Lanterne semaforiche veicolari normali (Art. 41 c. s.) 1. Le lanterne semaforiche veicolari 
              normali sono a luci colorate di forma circolare, disposte 
              verticalmente nel seguente modo: luce rossa in alto, luce gialla 
              al centro e luce verde in basso 
                (fig. II.449)
 2. Nei casi in cui le lanterne 
              semaforiche veicolari sono incorporate nella segnaletica di 
              indicazione posta al di sopra della carreggiata, la disposizione 
              delle luci può essere orizzontale con luce rossa a sinistra, luce 
              gialla al centro e luce verde a destra (fig. II.232). 
 3.La sequenza di accensione delle luci 
              è la seguente: 4. Nei sensi unici alternati, la lanterna 
              semaforica veicolare normale può essere integrata da una seconda 
              luce rossa, posta al di sopra di essa, in modo da assicurare la 
              segnalazione di rosso anche in caso di bruciatura della lampada di 
              una delle due luci. 
 5. Se la manovra di svolta a destra è consentita con continuità, la lanterna semaforica veicolare 
              normale può essere integrata con una luce verde direzionale 
              posizionata in basso, a destra della luce verde veicolare. 
              Art. 160 - Lanterne semaforiche veicolari di corsia (Art. 41 c. s.)
             1. Le lanterne semaforiche veicolari di 
              corsia sono a tre luci a forma di frecce luminose su fondo nero 
              circolare disposte verticalmente nel seguente modo: freccia rossa 
              in alto, freccia gialla al centro, freccia verde in basso 
              (figure II.450 e II.451). 
               2. La sequenza di accensione delle luci 
              è identica a quella prevista dall'articolo 159, comma 3. 
               3. Le lanterne semaforiche veicolari di 
              corsia possono essere usate solo in presenza, sulla carreggiata 
              stradale, di corsie specializzate per le manovre relative alle 
              direzioni indicate dalle frecce e solo se la suddivisione delle 
              correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede. 
               3. Le frecce possono avere qualsiasi 
              inclinazione, coerentemente con il ramo dell'intersezione verso 
              cui devono dirigersi i veicoli.                 
               4. Nelle intersezioni tra strade formanti 
              angolo retto o prossimo a 90°, nel caso in cui esista una corsia 
              mista per due manovre, le relative frecce colorate possono essere 
              accoppiate in un'unica luce. 
               Art. 161 - Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (Art. 41 c. s.)
               1. Le lanterne semaforiche per i veicoli 
              di trasporto pubblico sono 
              destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a 
              tre o più luci con i seguenti simboli:  2. La disposizione delle luci è verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al 
              centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca 
              inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in 
              sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero 
              all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui 
              alla lettera d), ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e), 
              del comma 1. 
               3. La sequenza di accensione delle luci 
              è la seguente: 4.Le lanterne semaforiche per i veicoli 
              di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne 
              veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione 
              all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare.   Art. 162 - Lanterne semaforiche pedonali (Art. 41 c. s.)
 1. Le lanterne semaforiche pedonali sono 
              destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti 
              pedonali semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti 
              simboli:  2. La disposizione delle luci è verticale: pedone rosso in alto, pedone giallo al centro e pedone 
              verde in basso (figg. II.454 e II.455).
 3. La sequenza di accensione delle luci 
              è la seguente:  4. Il tempo di sgombero 
              dell'attraversamento pedonale è contrassegnato da un tempo di 
              giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare 
              l'attraversamento, prima che abbia luogo l'accensione della luce 
              verde per i veicoli in conflitto con essi. 
 5. Le segnalazioni acustiche per i non 
              vedenti previste dall'articolo 41, comma 5, del Codice, sono a tre 
              fasi: 6. Le segnalazioni di cui al comma 5 
              possono essere a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo 
              caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico. 
              Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del 
              primo ciclo utile successivo alla chiamata. 
               7. Il livello delle emissioni sonore deve 
              essere tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del 
              livello sonoro di fondo, sia distintamente percettibile senza 
              arrecare disturbo. 
              
            Art. 163 - Lanterne semaforiche per velocipedi (Art. 41 c. s.)
 1. Le lanterne semaforiche per velocipedi 
              sono destinate esclusivamente alla regolazione degli 
              attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con 
              i seguenti simboli:  2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e 
              bicicletta verde in basso (figg. II.456 e II.457).
 3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:  4. Le lanterne semaforiche per velocipedi 
              vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza 
              di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in 
              quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento 
              identico a quello dei pedoni. 
             
 Art. 164 - Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili (Art. 41 c. s.)
 1. Le lanterne semaforiche veicolari per 
              corsie reversibili hanno lo scopo di consentire la reversibilità 
              del senso di marcia su determinate corsie di una carreggiata 
              suddivisa in tre o più corsie oppure su determinati varchi di 
              stazioni autostradali o, in genere, di barriere di controllo o di 
              pedaggio; tali lanterne devono essere disposte orizzontalmente al 
              di sopra della corsia di marcia cui si riferiscono e presentano 
              due luci:  2. Nel caso di carreggiate suddivise in 
              tre o più corsie, di cui quelle centrali reversibili, le due luci 
              di cui al comma 1 devono essere integrate da una luce a forma di 
              freccia gialla, su fondo nero, lampeggiante, inclinata verso il 
              basso a destra o sinistra; questa freccia ha lo scopo di indicare 
              al conducente l'obbligo di abbandonare la corsia in cui si trova 
              spostandosi verso la direzione indicata dalla freccia gialla 
              lampeggiante (figg. II.458 e II.459).
 3. Almeno una delle due lanterne di cui al comma 1, lettere a) e 
b), deve essere collocata, coerentemente con il senso di marcia, anche sulle 
corsie non reversibili.
 Art. 165 Lanterne semaforiche gialle lampeggianti - (Art. 41 c. 
s.)
 1. Le lanterne semaforiche gialle 
              lampeggianti (fig. II.460) sono di 
              tre tipi:  2. Le luci di cui al comma 1, lettera a), 
              possono essere installate sulle intersezioni o in corrispondenza 
              di punti pericolosi in cui si vuole richiamare l'attenzione dei 
              conducenti invitandoli ad assumere una velocità moderata e ad 
              usare particolare prudenza; possono essere, altresì, adottate 
              entro il segnale di pericolo SEMAFORO con diametro pari a quello 
              del disco giallo inserito nello stesso o installate al di sopra 
              del segnale. 
 3. Le luci di cui al comma 1, lettere b) 
              e c), possono essere adottate sugli impianti semaforici, nei casi 
              in cui si può ammettere il conflitto tra veicoli che effettuano 
              una manovra di svolta a destra ed i pedoni o i ciclisti che 
              transitano sugli attraversamenti antistanti la corsia da cui ha 
              inizio la manovra di svolta a destra dei veicoli. 
 4. Durante il periodo di accensione delle 
              luci gialle di cui al comma 1, lettere b) e c), i veicoli in 
              manovra di svolta su intersezione semaforizzata possono procedere 
              dando la precedenza ai pedoni o ai velocipedi che percorrono 
              l'attraversamento antistante la corsia da cui ha inizio la manovra 
              di svolta.
              
 Art. 166 - Lanterne semaforiche speciali (Art. 41 c. s.)
 1. Le lanterne semaforiche speciali (fig. II.461) sono:  2. Le lanterne di cui al comma 1, lettere 
              a) e b), sono usate esclusivamente nei seguenti casi: ai passaggi 
              a livello, agli accessi dei ponti mobili o dei pontili di imbarco 
              delle navi traghetto e sulle strade su cui sia necessario 
              arrestare il traffico all'avvicinarsi di velivoli in fase di 
              atterraggio o di decollo. La lanterna di cui al comma 1, lettera 
              a), con luce rossa fissa è usata nei passaggi a livello con 
              barriere. 
               3. Durante il periodo di accensione delle 
              luci rosse di cui al comma 1, lettere a) e b), i veicoli non 
              devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale 
              striscia, i veicoli non devono impegnare l'eventuale area di 
              intersezione, nè l'attraversamento pedonale antistante, nè oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le 
              indicazioni; all'atto dello spegnimento delle luci, i veicoli 
              possono procedere nella loro marcia. 
              
 4. Le lanterne di cui al comma 1, lettera 
              c), sono a una o più luci circolari, riportanti con numeri 
              bianchi su fondo nero le indicazioni relative alla velocità, 
              espressa in km/h, di coordinazione degli impianti semaforici di un 
              itinerario. 
              5. Le lanterne di cui al comma 1, lettera 
              c), possono essere adottate sugli itinerari comprendenti più 
              intersezioni semaforizzate e coordinate tra loro e vanno 
              installate sui rami di uscita dalle intersezioni. 
 6. Le indicazioni fornite dalle luci di 
              cui al comma 1, lettera c), consigli  dal ramo 
              dell'intersezione su cui è posta la lanterna, la velocità da 
              mantenere nel rispetto di tutte le altre norme di comportamento, 
              allo scopo di poter trovare la via libera alla successiva 
              intersezione semaforizzata. 
               
              Art. 167 - Dimensioni ed illuminazione delle luci semaforiche (Art. 41 c. s.)
 1. Le dimensioni delle luci sono 
              normalmente di 200 mm di diametro; può essere altresì consentito 
              l'uso di luci di diametro da 300 mm, anche limitatamente alla sola 
              luce rossa. L'uso delle luci di diametro di 300 mm non è consentito per le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto 
              pubblico, per le lanterne pedonali, per le lanterne per i 
              velocipedi, per le lanterne di cui all'articolo 165, comma 1, 
              lettere b) e c), e per le lanterne di cui all'articolo 166, comma 
              1, lettera c). Le luci delle lanterne semaforiche veicolari per 
              corsie reversibili hanno diametro maggiorato fino a 600 mm. 
 2. L'illuminazione delle luci semaforiche 
              deve essere realizzata con dispositivi idonei a garantire un 
              solido fotometrico di chiara visibilità, uniforme e privo di 
              fenomeni di abbagliamento. Le luci devono risultare facilmente 
              riconoscibili ad una distanza di avvistamento minimo pari a 75 m 
              per le luci di diametro 200 mm e 125 m per le luci di diametro 300 
              mm. I valori minimi dell'intensità luminosa, misurata in 
              condizioni normali sull'asse ottico del dispositivo, devono essere 
              mantenuti non inferiori a 100 cd per le luci di diametro 200 mm e 
              a 200 cd per le luci da 300 mm. 
               3. E' consentito l'uso di dispositivi 
              atti ad evitare il cosiddetto "effetto fantasma", cioè la 
              riflessione della luce solare all'esterno della lanterna, quando 
              essa è spenta. 
               4. Le luci semaforiche devono essere 
              munite di opportuna ed efficiente visiera, atta a consentire la 
              visibilità in ogni condizione di luce, nonché ad impedire, per 
              quanto possibile, che i conducenti vedano altre luci semaforiche 
              orientate verso altre direzioni. 
              
               Art. 168 - Installazione delle lanterne semaforiche (Art. 41 c. s.)
              
 1. Le lanterne semaforiche veicolari 
              vanno installate su pali posti sul margine destro della 
              carreggiata, sul marciapiede ovvero su apposite isole di 
              canalizzazione o spartitraffico. 
               2. Nel caso di corsie specializzate, le 
              lanterne semaforiche devono essere installate, per quanto 
              possibile, su pali posti sul margine destro delle corsie cui le 
              lanterne si riferiscono. 
 3. Le lanterne semaforiche veicolari 
              possono essere ripetute sul lato sinistro della carreggiata ovvero 
              della corsia o delle corsie di marcia cui si riferiscono, purché 
              installate su pali posti entro appositi manufatti costituiti da 
              marciapiedi o isole di canalizzazione o spartitraffico; nelle 
              strade a senso unico, composte da due o più corsie, le lanterne 
              semaforiche veicolari devono essere ripetute sul lato sinistro 
              della strada. 
 4. Le lanterne semaforiche veicolari 
              possono essere ripetute frontalmente all'uscita dell'area di 
              intersezione, per migliorare la visibilità delle segnalazioni 
              semaforiche, purché ciò non ingeneri confusione alle correnti di 
              traffico veicolare non interessate a tali segnalazioni. 
 5. Le lanterne semaforiche veicolari 
              devono essere ripetute, al di sopra della carreggiata, sulle 
              strade a tre o più corsie nello stesso senso di marcia, sulle 
              strade alberate a due o più corsie nello stesso senso di marcia, 
              sulle strade percorse da elevati flussi di traffico pesante o 
              sulle strade ad elevata velocità media di scorrimento. 
 6. Le lanterne semaforiche veicolari 
              installate al di sopra della carreggiata devono essere disposte 
              possibilmente nella mezzeria della o delle corsie cui si 
              riferiscono e, sulle strade di cui al comma 5, devono essere 
              dotate di un pannello di contrasto a fondo nero con bordo bianco 
              (fig. II.462).
 7. Le lanterne semaforiche pedonali 
              devono essere installate su pali posti sui marciapiedi od in 
              corrispondenza di isole di canalizzazione o di salvagente, in modo 
              da non costituire intralcio al deflusso dei pedoni. 
 8. I pali di sostegno delle lanterne 
              semaforiche devono essere installati al di la' della linea di 
              arresto, nel verso di marcia, ad una distanza tale da consentire 
              la visibilità delle segnalazioni al primo conducente fermo in 
              corrispondenza della linea di arresto. 
 9. L'altezza di installazione delle 
              lanterne semaforiche, poste sui marciapiedi o su isole di 
              canalizzazione o su salvagente, deve essere non inferiore a 2,00 m 
              e non superiore a 3,00 m, misurati dalla pavimentazione del 
              marciapiede o dell'isola spartitraffico o del salvagente al bordo 
              inferiore della lanterna. 
 10. L'altezza di installazione delle 
              lanterne semaforiche, poste sopra la carreggiata, deve essere 
              compresa tra 5,10 m e 6,00 m, misurati dalla pavimentazione della 
              carreggiata al bordo inferiore della lanterna o del pannello di 
              contrasto o del segnale di indicazione entro cui la lanterna è inserita. 
 11. Le luci delle lanterne semaforiche 
              veicolari sospese sulla carreggiata devono essere disposte 
              verticalmente. In casi particolari, per limitare l'altezza di 
              installazione, possono essere disposte orizzontalmente nel 
              seguente modo: luce rossa a sinistra, luce gialla al centro, luce 
              verde a destra.
 12. Le luci semaforiche installate 
              lateralmente alle corsie di marcia possono essere ripetute nello 
              stesso ordine in formato ridotto di diametro non superiore a 9 cm, 
              all'altezza di 1,30 m circa, lungo il palo di sostegno, con la 
              direzione dell'asse ottico luminoso angolato opportunamente per la 
              migliore visibilità da parte dei conducenti posti in prima 
              posizione, dietro la linea di arresto; tale tipo di luci può 
              essere adottato solo in presenza delle lanterne veicolari normali, 
              per non ingenerare confusione negli utenti. 
              
               Art. 169 - Funzionamento degli impianti semaforici (Art. 41 
              c. s.)
 1. Il funzionamento degli impianti 
              semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; 
è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, 
              per quelli "a richiesta" azionati dai pedoni e per quelli 
              coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico 
              programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico. 
               2. Allorchè si verificano particolari condizioni di 
              circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi 
              unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il 
              funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e 
              le ore 7.00. 3. Durante i periodi di spegnimento, 
              diurni o notturni, l'impianto semaforico deve essere posto a luci 
              gialle lampeggianti. 
               4. L'impianto semaforico deve essere 
              dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di 
              segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di 
              guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci 
              gialle lampeggianti. 
               
              Art. 170 - Segnali luminosi particolari (Art. 41 c. s.)
                1. Segnali luminosi particolari sono: 2. L'uso dei segnali a messaggio variabile è consentito solo per fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo. 3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua. 4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento. 5. Le colonnine luminose a luce gialla fissa devono avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico per canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate con luci semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni rifrangenti, oltre ai segnali di prescrizione necessari. 6. E' vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di servizio. 7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre. 8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale. 9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e simili può anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla o a luce riflessa gialla fissa, applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno. 10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati con le stesse modalità. Non devono provocare abbagliamento. Art. 171 - Frequenza dei lampeggiatori (Art. 41 c. s.) 1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata. 
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