1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i
titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul
territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li
abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un
anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso
internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della
predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale
devono essere in corso di validità.
2. Il permesso internazionale é emesso dall'autorità
competente che ha rilasciato la patente ed é conforme a quanto
stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel
quale, per la guida di determinati veicoli, é prescritto il
possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri
titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato
stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei
necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi
dall'autorità competente dello Stato ove é stata
rilasciata la patente.
4. I conducenti muniti di patente di guida
rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le
disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice;
ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano
le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,
commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice,
derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida, il documento é ritirato, contestualmente alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della
sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede
la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma
restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel
territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto
termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il
territorio nazionale, può richiedere la restituzione della
patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del
provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua
adozione, all'Autorità che ha emesso la patente.
6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,
commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice,
derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
di guida, il documento é ritirato, contestualmente alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per
tre anni quando é prevista la revoca per violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le
procedure del comma 5.
7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso
ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il
conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del
comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.
8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che
circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale
ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, é soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da 409 euro a 1.637 euro.
9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 317
euro.
10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato
di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto,
é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 409 euro a 1.637 euro.
11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in
corso di validità si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 116, commi 15 e 17.
12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità,
rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo
Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal
giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano
con l' abilitazione professionale eventualmente richiesta non
più in corso di validità, si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 116, commi 16 e 18.
13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un
anno, guida con patente, scaduta di validità, é soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma
11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida,
rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il
predetto documento scaduto di validità. La patente é
ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed
inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della
commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la
trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le
disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida
con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di
validità.
14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione
della residenza in Italia, guida con patente in corso di
validità, é soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Il documento é
ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed
inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della
commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo
trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione
della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della
conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il
prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha
rilasciata.
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