Art. 340 - Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri (art. 134 c.s.)
1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del codice
è consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione
generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprietà di stranieri ai quali la
targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della
carta di circolazione può avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa
Direzione.
2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con
targa EE, salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente
alle lettere a) e b), è la seguente:
a. bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;
b. dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione,
vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con le modalità di
cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato B o, nel caso di italiani residenti
all'estero, mediante esibizione del passaporto. È consentita la presentazione in anticipo
di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la
residenza all'estero, nonché la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento
delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverrà definitiva con la
presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 oppure mediante esibizione del passaporto (italiano
all'estero);
c. dichiarazione di conformità o certificato di origine oppure carta di circolazione
originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione
originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalità
all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
della M.C.T.C..
3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando
la targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma 4, lettera b) e la carta di
circolazione, secondo le procedure dettate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
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