Art. 85 - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone |
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. 2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone: 3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio. 4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695 e, se si tratta di autobus, da euro 431 a euro 1.734. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI . 4 bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo
di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni
di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 86 a euro 339. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione
e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. |
*** Comma modificato dalla legge 29.7.2010 n. 120. |