Art. 59 - Veicoli con caratteristiche atipiche

1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. ***

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
 

*** Cosė modificato dalla legge 29.7.2010 n. 120.

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