Art. 219-bis  - Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida  (1)

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, é disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende é commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e Iter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis.

2. abrogato dalla legge 120/2010

 

1  Introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120.

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